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Regolamento per gli utenti del servizio di First Responder Ticino Cuore Indice Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 Scopo e premesse Art. 2 Definizioni e terminologia Capitolo 2: Organizzazione e ammissione alla rete di First Respon-der Art. 3 Organizzazione e competenze Art. 4 Ammissione alla rete di soccorritore FR Art. 5 Rinuncia e revoca del soccorritore dalla rete di FR Capitolo 3: Funzionamento della rete di First Responder Art. 6 Modalità di allarme da parte di Ticino Soccorso 144 Art. 7 Invio del messaggio di allarme e risposta del soccorritore Art. 8 Invio delle informazioni di dettaglio in merito all’intervento e conferma di in-tervento Capitolo 4: Responsabilità e tutela della privacy Art. 9 Rapporti tra le parti e responsabilità Art. 10 Informativa Privacy Capitolo 5: Doveri del soccorritore FR Art. 11 Obbligo di diligenza e di agire nei limiti di competenza Art. 12 Segreto professionale e tutela della sfera privata dei pazienti Capitolo 6: Varie Art. 13 Modifiche del Regolamento, clausole nulle o inapplicabili Art. 14 Foro giudiziario e legge applicabile   Capitolo 1: Scopo e definizioni Art. 1 – Scopo e premesse 1. Prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte rappresenta, oltre a un dovere civico, anche un obbligo legale (v. art. 128 CPS). Il servizio di First Responder vuole migliorare la prontezza e l’efficacia dell’intervento a favore di persone colpite da ar-resto cardiaco improvviso da parte di volontari che dispongono di una adeguata formazio-ne e di un certificato di abilitazione valido. 2. Il presente documento ha per oggetto la regolamentazione della gestione del servizio First Responder della Fondazione di Ticino Cuore. In particolare sono: a. definiti i principi generali del servizio di First Responder; b. regolati il funzionamento e l’attivazione della rete di First Responder; c. chiariti il ruolo, le funzioni e la responsabilità del soccorritore First Responder (nel seguito: soccorritore FR). Art. 2 - Definizioni e terminologia 1. La “Fondazione Ticino Cuore” è una fondazione di diritto privato e di pubblica utilità con sede a Lugano avente quale scopo principale quello di favorire la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco. 2. “Ticino Soccorso 144” è la centrale di allarme e di coordinamento sanitario attiva sul ter-ritorio del Cantone Ticino e Moesano, gestita dalla Federazione Cantonale Ticinese Servi-zi Autoambulanze (FCTSA). 3. Per “soccorritore FR” s’intende l’utente dell’applicazione Ticino Cuore che ha ottenuto l’ammissione sulla base dell’art. 4 del presente Regolamento. Tra questi: - il FR-A (advanced) è una persona con una formazione superiore a BLS-DAE, ovvero: a. professionista sanitario; b. soccorritore volontario certificato brevetto “A” FCTSA; c. samaritano. - il FR-B (basic) è una persona con una formazione sanitaria limitata al solo BLS-DAE, in particolare: a. pompiere; b. poliziotto; c. cittadino. 4. Le denominazioni utilizzate nel presente Regolamento si intendono sia al maschile che al femminile. Capitolo 2: Organizzazione e ammissione alla rete di First Responder Art. 3 – Organizzazione e competenze 1- La Fondazione Ticino Cuore è responsabile della gestione del servizio First Responder. Per taluni aspetti organizzativi e operativi fa capo direttamente alla centrale Ticino Soc-corso 144. 2. Il soccorritore FR è colui che richiede spontaneamente alla Fondazione Ticino Cuore, senza che questo generi alcuna obbligazione o dovere reciproci se non quelli contenuti nel presente Regolamento, di aderire alla rete di First Responder, ottenendo così la pos-sibilità di ricevere il messaggio di allarme in caso di sospetto arresto cardiaco (v. art. 7 Regolamento). Art. 4 - Ammissione alla rete di soccorritore FR 1. L’adesione alla rete di First Responder avviene su base gratuita e volontaria. 2. L’invio della candidatura quale soccorritore FR nella rete del servizio di First Responder può avvenire direttamente dal sito www.ticinocuore.ch oppure tramite la relativa applica-zione dal proprio smartphone. 3. I requisiti minimi per essere ammessi al servizio di First Responder sono: a. aver compiuto i 18 anni; b. essere in possesso di un Certificato di abilitazione alla rianimazione BLS/DAE rico-nosciuto SRC (Swiss Resuscitation Council) valido e aggiornato; c. disporre di un cellulare personale tipo smartphone (sistema operativo iOS, Android, Windows Mobile) ed aver installato l’apposita applicazione necessaria per ricevere gli allarmi; in via eccezionale, possono essere ammessi quali soccorritori FR anche persone che non dispongono della specifica applicazione per smartphone ma che possono essere attivate tramite messaggio telefonico SMS; d. rilasciare una dichiarazione in cui si attesta di aver letto, compreso e accettato il presente Regolamento. Non è necessario disporre personalmente di un apparecchio defibrillatore (DAE). 4. L’attivazione del soccorritore FR nella rete First Responder è decisa insindacabilmente dalla Fondazione Ticino Cuore, previa verifica dei suddetti requisiti. A tal scopo la Fonda-zione Ticino Cuore può richiedere ulteriori documenti o conferme, come pure convocare il postulante per verificarne l’idoneità. La conferma dell’accettazione sarà comunicata diret-tamente tramite informazione scritta elettronica (mail e/o push). 5. Non sussiste alcun diritto ad essere accettato quale First Responder né di ottenere una motivazione per il rifiuto dell’ammissione. Art. 5 – Rinuncia e revoca del soccorritore dalla rete di FR 1. Il soccorritore FR ha diritto, in qualsiasi momento, di rinunciare alla propria adesione alla rete di First Responder. La rinuncia può essere operata direttamente dal soccorritore FR intervenendo sul proprio profilo personale nel sito www.ticinocuore.ch. 2. La Fondazione Ticino Cuore ha la facoltà, in qualsiasi momento e senza dover fornire al-cuna motivazione, di revocare l’ammissione di un soccorritore FR dal servizio di First Re-sponder. La revoca sarà comunicata direttamente al diretto interessato tramite informa-zione scritta elettronica (mail e/o push). Capitolo 3: Funzionamento della rete First Responder Art. 6 - Modalità di allarme da parte di Ticino Soccorso 144 1. Al momento della ricezione di una chiamata di soccorso, il personale di Ticino Soccorso 144 procede alla raccolta sistematica delle informazioni essenziali per identificare la pro-blematica sanitaria e attivare i servizi di soccorso. 2. Sulla base dell’elaborazione di queste informazioni, nelle situazioni dove si ipotizza la pre-senza di un arresto cardiaco, oltre ad allertare i servizi di soccorso professionisti, Ticino Soccorso 144 provvede all’attivazione della rete di soccorritori FR presente sul territorio attraverso l’invio di allarmi “push” sul cellulare del soccorritore FR. 3. Tutti i componenti della rete di soccorritori FR riceveranno gli allarmi per tutto il territorio cantonale ticinese, inclusa anche la Mesolcina e Moesano. 4. La decisione e la responsabilità dell’attivazione o meno della rete di soccorritori FR è as-sunta dalla Direzione amministrativa e sanitaria di Ticino Soccorso 144. Art. 7 - Invio del messaggio di allarme e risposta del soccorritore FR 1. In caso di sospetto arresto cardiaco, verrà inviato sul cellulare dei soccorritori FR un al-larme “push” visivo e sonoro contenente le seguenti informazioni: a. luogo dell’intervento (località); b. tempo stimato per l’arrivo dell’ambulanza. 2. Al momento della ricezione del messaggio di allarme ed in funzione delle informazioni in esso contenute, segnatamente nel caso il suo presumibile tempo di arrivo sia inferiore a quello stimato per l’arrivo dell’ambulanza, il soccorritore FR può segnalare la propria di-sponibilità e possibilità ad intervenire digitando lo specifico pulsante “accettazione dell’intervento” nell’applicazione. Art. 8 - Invio delle informazioni di dettaglio in merito all’intervento e conferma di inter-vento 1. Dal momento che il soccorritore FR ha dato la sua disponibilità ad intervenire (v. art. 7.2 del presente Regolamento), l’applicazione attiverà automaticamente il dispositivo GPS presente nel cellulare e la posizione del soccorritore FR sarà geolocalizzata sul sistema operativo di Ticino Soccorso 144. In questo modo verranno identificati come soccorritori FR attendibili e prossimi ai sensi dell’art. 8.2 del Regolamento unicamente quelli che si trovano in un raggio di azione coerente con le indicazioni ricevute al momento del-l’allarme. 2. Accertata l’attendibilità e la prossimità del soccorritore FR rispetto al luogo dell’allarme, il sistema invierà a un numero limitato di soccorritori che hanno dato la propria disponibilità ad intervenire un secondo messaggio “push” visivo contenente le seguenti informazioni: a. ora dell’allarme; b. tempo stimato per l’arrivo dell’ambulanza; c. luogo dell’intervento (località); d. cognome e nome del paziente; e. altre osservazioni. 3. A quel momento il soccorritore FR potrà confermare la sua disponibilità e intenzione di re-carsi sul luogo di intervento confermando la sua partenza attraverso l’apposito pulsante nell’applicazione. 4. Nel caso che - dopo aver confermato la propria partenza per il luogo dell’intervento - il soccorritore FR dovesse per un qualsiasi motivo dover rinunciare ad intervenire o non po-tesse giungere sul luogo dell’allarme nel tempo utile previsto, egli dovrà darne tempestiva comunicazione alla Centrale 144. Capitolo 4: Responsabilità e tutela della privacy Art. 9 – Rapporti tra le parti e responsabilità 1. Il soccorritore FR che decide di intervenire a seguito della notifica di un allarme da parte della rete di First Responder lo fa su base volontaria, senza che ciò gli dia diritto ad alcuna indennità o risarcimento e senza che questo implichi l’insorgere di alcun rapporto giuridico tra il soccorritore stesso e la Fondazione Ticino Cuore. 2. Il soccorritore FR che interviene a seguito di un allarme lo fa pertanto assumendosi la pie-na ed esclusiva responsabilità per la sua attività d’intervento nei confronti del paziente come pure di terze persone, tenendo indenne la Fondazione Ticino Cuore da ogni re-sponsabilità o pretesa in proposito. 3. In nessun caso il soccorritore FR fungerà o potrà legittimarsi quale rappresentante, dipen-dente o ausiliario della Fondazione Ticino Cuore, della centrale Ticino Soccorso 144 e/o di un servizio autoambulanza della FCTSA. Art. 10 – Informativa Privacy 1. In conformità alle leggi sulla protezione dei dati personali, la Fondazione Ticino Cuore è titolare del trattamento dei dati personali dei soccorritori FR, che ai fini della gestione del servizio di First Responder vengono conservati negli archivi informatici e/o cartacei della Fondazione Ticino Cuore e di Ticino Soccorso 144. Il soccorritore FR acconsente al trat-tamento e alla conservazione dei propri dati personali. 2. La Fondazione Ticino Cuore e Ticino Soccorso 144 si impegnano a conservare in modo confidenziale tutti dati raccolti e a proteggerli dall’accesso di terze persone, nel pieno ri-spetto della privacy del soccorritore FR e nella massima osservanza dei disposti della le-gislazione svizzera sulla protezione dei dati 3. In particolare si precisa che l’identificazione e la geolocalizzazione del soccorritore FR av-vengono solo dopo la sua volontaria accettazione dell’intervento e unicamente al fine della verifica della reale probabilità che questi possa giungere sul posto in tempo utile rispetto ai soccorritori dell’autoambulanza. Capitolo 5: Doveri del soccorritore FR Art. 11 - Obbligo di diligenza e di agire nei limiti di competenza 1. Il soccorritore FR è tenuto ad intervenire secondo principi di diligenza, nel rispetto dei dirit-ti individuali del paziente e nei limiti della formazione e delle conoscenze acquisite. 2. Il soccorritore FR è consapevole che l’avviso di allarme e la sua successiva disponibilità a recarsi sul luogo dell’intervento non gli conferiscono alcun diritto di violare le norme e le disposizioni legali, segnatamente le disposizioni della Legge sulla circolazione stradale (LCStr). Art. 12 – Segreto professionale e tutela della sfera privata dei pazienti 1. Il soccorritore FR è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono infatti considerati ausiliari conformemente alle disposizioni del Codice Penale Svizzero e quindi soggetti all’obbligo del segreto pro-fessionale di cui all’art. 321 CPS e all’art. 20 Lsan. 2. Il soccorritore FR non può trasferire né consentire a terzi non autorizzati l’accesso o l’utilizzo quale utente dell’applicazione di Ticino Soccorso. 3. Nel caso di rinuncia o cessione a terzi dell’utenza telefonica il soccorritore FR è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Fondazione Ticino Cuore e a disattivare la propria adesione alla rete di First Responder con quel numero di utente telefonico. Capitolo 6: Varie Art. 13 - Modifiche del Regolamento, clausole nulle o inapplicabili 1. Le disposizioni del presente Regolamento potranno, in ogni momento, essere liberamente modificate, in tutto o in parte, dalla Fondazione Ticino Cuore, che provvederà a darne co-municazione anche in via telematica sul sito. Le modifiche avranno efficacia a partire dal terzo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito oppure alla ricezione da parte del soccorritore FR della suddetta comunicazione. 2. La nullità o l’inapplicabilità parziali di una delle clausole del presente Regolamento non comporterà la nullità e l’inapplicabilità delle altre. Le clausole nulle saranno sostituite da clausole aventi un significato il più possibile simile a quello della clausola dichiarata nulla. Art. 14 - Foro giudiziario e legge applicabile 1. Per qualsiasi controversia fra le parti, salvo disposizioni di legge imperative, il foro giudi-ziario è Lugano e il diritto applicabile quello materiale svizzero. Lugano, maggio 2014 Fondazione Ticino Cuore



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